INFORMAZIONI SUI PAESI

PAESE

BULGARIA

Ente Capofila Intesa

NADIA ONLUS

Normativa e accordi di ratifica

La Repubblica di Bulgaria ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 15 maggio 2002 e il 1° settembre 2002 è entrata in vigore.

Autorità compententi

Ministero della Giustizia – Dipartimento per la protezione dei minori e per l’adozione internazionale

Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità

L’adozione è concessa unicamente ai minori in uno stato di abbandono dichiarati tali da un atto giudiziario i cui genitori sono deceduti o ignoti, sono stati privati della patria potestà, o hanno dato consenso all’adozione

Procedura adozione

Invio dossier in Bulgaria per traduzione e legalizzazione e presentazione dello stesso presso il Ministero della Giustizia. I dossier una volta depositati vengono trattati in ordine cronologico di registrazione. Una apposita Commissione esamina i dossier dei minori in stato di adottabilità e procede alla scelta della famiglia adottiva.

 

Primo viaggio nel corso del quale la famiglia incontrerà il minore proposto in adozione al termine del quale verrà firmato consenso al proseguo dell’adozione.

 

La domanda d’adozione viene valutata dal Tribunale di Sofia.

 

Non è richiesta nel corso dell’udienza la presenza personale e la partecipazione dei coniugi candidati all’adozione.

 

Il secondo viaggio è successivo al passaggio in giudicato della sentenza nel corso del quale si preparare la documentazione propedeutica al rilascio del passaporto del minore prima di espletare le ultime pratiche procedurali necessarie al rientro in Italia.

Requisiti coppie

Rispetto l’età dei coniugi valgono i limiti di legge italiana stabiliti dall’art. 6 della L.184/83.

 

Non sono richiesti particolari requisiti ulteriori se non un certificato di sana e robusta costituzione fisica e psichica

Caratteristiche bambini

I minori proposti in adozione sono principalmente di etnia Rom.

 

Si riscontrano ritardi dello sviluppo nei minori principalmente di natura socio ambientale. I minori sono normalmente deprivati da un punto di vista affettivo e relazionale con problematiche a livello comportamentale e cognitivo.

Caratteristiche istituti/orfanotrofi

I minori in uno stato di abbandono sono spesso collocati negli istituti, al di fuori delle comunità locali, ai margini della società civile. In tali strutture si cercano di garantire le condizioni elementari ai minori per uno sviluppo adeguato.

 

I minori possono essere inseriti anche all’interno di Case Famiglia

Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta

Il Ministero della Giustizia Bulgaro invia presso l’ente una relazione dettagliata concernente gli aspetti sanitari e sociali del minore corredate da una fotografia.

Tempi della procedura

I tempi di attesa si intendono da invio del dossier all’estero a ricezione della proposta di abbinamento:

 

Per un minore in fascia prescolare circa sette anni.

 

I tempi di attesa si riducono una volta che la disponibilità sull’età raggiunge i dieci anni con tempi di attesa all’incirca di un anno e mezzo due.

 

Si segnala una forte difficoltà nell’individuazione di fratrie.

 

Tra il primo ed il secondo viaggio possono passare tra i tre ed i sei mesi

Numero viaggi

Due viaggi

Tempi di permanenza all’estero

primo viaggio all’incirca cinque giorni lavorativi

 

secondo viaggio all’incirca cinque giorni lavorativi

Struttura dell’ente all’estero

Capo rappresentanza con sede a Sofia

Servizi offerti

Supporto logistico, operativo e psicologico

Post-adozione

Relazioni redatte ogni sei mesi per la durata totale di due anni.

Relazioni totali: 4

Costi

1° acconto: alla presentazione del dossier documenti per l’estero € 3.000

2° acconto: in occasione dell’abbinamento (primo viaggio all’estero) € 3.000

saldo: in occasione del secondo viaggio all’estero € 1.500

totale costi estero € 7.500

Equilibro mandati/adozioni/pressione sul paese

Nessun limite nei mandati.

Non si esercita alcun tipo di pressione sul Paese.

Stato dell’arte e specificità

Rischio di situazioni difficoltose in seguito a maltrattamenti o abusi all’interno degli istituti e delle case famiglia.

Altro

 

 


PAESE

MOLDAVIA

Ente Autorizzato

NADIA ONLUS

Normativa e accordi di ratifica

La Repubblica di Moldova ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 10 aprile 1998 ed il 1° agosto 1998 è entrata in vigore.

Autorità compententi

Autorità Centrale: Ministry of Labor and Social Protection (MLSP)

Procedura adottiva

•       la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MLSP (art. 34 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);

•       il MLSP verifica la correttezza e la completezza del contenuto del fascicolo della coppia e accerta che sarà assicurato al minore un livello equivalente di garanzie e tutele quale quello previsto per l’adozione nazionale (artt. 32 comma 4 e 35 comma 2 della Legge n. 99 del 2010);

•       l’MLSP pubblica un elenco di minori candidati all’adozione internazionale, che invia a tutti gli Enti autorizzati ad operare nel Paese. Ciascun Ente autorizzato propone l’assegnazione di un minore ad una delle coppie che ha in carico, in base alle specifiche caratteristiche di entrambi. In seguito l’MLSP riunisce una Commissione che seleziona, tra tutte le coppie candidatesi ad accogliere uno specifico minore, quella più adatta, a cui il bambino verrà assegnato, e trasmette relativa comunicazione agli Enti autorizzati che si erano proposti per tale minore;

•       l’autorità tutelare territoriale moldava competente rilascia quindi alla coppia adottante un permesso di visita per andare a trovare il minore, con la presenza obbligatoria del rappresentante dell’autorità tutelare territoriale; il numero di visite necessarie viene stabilito dall’autorità locale e da chi si occupa della gestione del fascicolo del minore e si svolge entro trenta giorni dalla data di ricezione del permesso di visita (art. 37 commi 3 e 4 della Legge n. 99 del 2010); per realizzare l’obiettivo richiamato, la coppia si reca in Repubblica di Moldova per un primo viaggio che prevede una permanenza di trenta giorni;

•       l’autorità tutelare territoriale può stabilire, con provvedimento motivato, anche un periodo di convivenza con il minore presso il domicilio temporaneo della coppia nella Repubblica di Moldova (art. 37 commi 4-1 e 4-2 della Legge n. 99 del 2010);

•       se il periodo di conoscenza tra il minore e la coppia ha esito positivo, l’autorità tutelare territoriale redige entro cinque giorni una relazione in cui esprime il proprio parere favorevole all’adozione, nel superiore interesse del minore, e la trasmette al MLSP (art. 37 comma 5 della Legge n. 99 del 2010);

•       il MLSP, dopo averla analizzata, redige entro cinque giorni un documento che autorizza o interrompe la procedura di adozione e lo trasmette all’autorità tutelare territoriale (art. 37 comma 6 della Legge n. 99 del 2010); l’interruzione della procedura da parte del MLSP può essere impugnata presso la Corte d’appello di Chisinau (art. 37 comma 7 della Legge n. 99 del 2010);

•       se il MLSP fornisce parere favorevole, l’autorità tutelare territoriale, una volta ricevuto il documento che autorizza la prosecuzione della procedura, nei dieci giorni successivi, ne notifica l’esito favorevole, con tutte le informazioni riguardanti l’evoluzione positiva del periodo di conoscenza tra il minore e la coppia (art. 37 comma 8 della Legge n. 99 del 2010);

•       una copia della notifica riguardante l’adozione deve essere presentata anche al MLSP nei tre giorni successivi alla sua redazione (art. 37 comma 9 della Legge n. 99 del 2010); se la notifica sull’esito della procedura di adozione internazionale è negativa, l’autorità tutelare territoriale informa la coppia facendo presente il loro diritto di impugnare la decisione presso la Corte d’appello (art. 37 comma 10 della Legge n. 99 del 2010);

•       la coppia che ha ricevuto il parere favorevole da parte del MLSP presenta, tramite l’ente autorizzato, una domanda contenente tutta la documentazione necessaria, alla Corte d’appello del luogo di residenza del minore, per ottenere l’approvazione dell’adozione internazionale (art. 38 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);

•       l’autorità tutelare territoriale trasmette alla Corte d’appello la notifica relativa all’adozione internazionale contenente sia le sue conclusioni sulla compatibilità tra il minore e la coppia, sia i consensi sulla procedura di adozione emessi dall’Autorità centrale del Paese della coppia e dal MLSP (art. 38 comma 3 della Legge n. 99 del 2010);

•       la domanda di approvazione dell’adozione internazionale deve essere esaminata con la presenza obbligatoria della coppia adottante, dell’ente autorizzato e del rappresentante dell’autorità tutelare territoriale nel luogo della residenza del minore (art. 38 comma 4 della Legge n. 99 del 2010);

•       la Corte d’appello accetta la domanda di approvazione dell’adozione internazionale solo se, in base alla documentazione acquisita, ha maturato la convinzione che l’adozione corrisponda al superiore interesse del minore (art. 38 comma 5 della Legge n. 99 del 2010);

•       la decisione sull’adozione può essere impugnata davanti alla Corte d’appello nel caso specifico di rifiuto del MLSP di accettare la prosecuzione della procedura di adozione internazionale (artt. 37 comma 7 e 38 comma 6 della Legge n. 99 del 2010);

•       sulla base della decisione irrevocabile della Corte d’appello, il MLSP rilascia, entro cinque giorni, un certificato che conferma che l’adozione è conforme alla Convenzione de L’Aja (art. 38 comma 6 della Legge n. 99 del 2010);

•       il minore, appena viene rilasciato il certificato di adozione, può quindi lasciare il Paese con la coppia (art. 38 comma 7 della Legge n. 99 del 2010).

Tempi della procedura

 Dal deposito del fascicolo all’ estero, presso l’ Autorità centrale Moldava, all’ individuazione dell’ abbinamento passano circa 12 mesi. Successivamente si deve riunire la Commissione interna di valutazione in 3-6 mesi. Dalla conferma dell’abbinamento da parte dell’Autorità Moldava al termine della procedura passano circa 6 mesi.

 

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

•       possesso della piena capacità d’agire (art. 12 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);

•       età minima di 25 anni – è sufficiente che li abbia compiuti anche uno solo dei due coniugi (art. 12 comma 3 della Legge n. 99 del 2010) – e massima di 48 anni (art. 12 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);

•       coppie sposate, il cui matrimonio duri da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di adozione (art. 12 comma 6 della Legge n. 99 del 2010;

•       la differenza di età con il minore deve essere di almeno 18 anni (art. 12 comma 1 della Legge n. 99 del 2010); la Corte d’appello può approvare l’adozione, anche se la differenza di età tra il minore e l’aspirante genitore adottivo è inferiore a 18 anni, ma in ogni caso non può mai essere inferiore a 16 anni (art. 12 comma 2 della Legge n. 99 del 2010);

•       devono essere garantite le condizioni morali e materiali necessarie per un corretto sviluppo della personalità del minore (art. 12 comma 5 della Legge n. 99 del 2010).

 

 

La Legge moldava indica altresì coloro che non possono adottare:

•       dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 12 comma 4 lett. a della Legge n. 99 del 2010);

•       con problemi di salute tali da impedire l’adempimento degli obblighi di educazione del minore (art. 12 comma 4 lett. b della Legge n. 99 del 2010);

•       che non esercitano gli obblighi di mantenimento del minore (art. 12 comma 4 lett. c della Legge n. 99 del 2010);

•       con procedimenti giudiziari in corso relativi alla decadenza della responsabilità genitoriale o da cui son stati allontanati i figli anche senza decadenza della responsabilità (art. 12 comma 4 lett. d della Legge n. 99 del 2010);

•       che non possono essere nominati curatori o tutori a causa dell’inadempimento degli obblighi (art. 12 comma 4 lett. e della Legge n. 99 del 2010);

•       che hanno presentato documenti falsi ai fini dell’adozione (art. 12 comma 4 lett. f della Legge n. 99 del 2010);

•       condannati per delitti intenzionali contro la vita, la salute, la libertà, l’onore e la dignità della persona, contro la famiglia e i minori o relativi alla vita sessuale (art. 12 comma 4 lett. g della Legge n. 99 del 2010).

Requisiti dei minori adottandi

•       minori di anni 18 (art. 10 comma 1 della Legge n. 99 del 2010) per i quali non è stata possibile l’adozione nazionale (art. 33 comma 2 lett. c della Legge n. 99 del 2010).

 

La Legge moldava indica altresì che:

•       i minori sono dichiarati adottabili solo nei casi in cui siano privi di un ambiente familiare (art. 20 comma 1 della Legge n. 99 del 2010, art. 17 comma 2 della Legge 140/2013 sulla protezione speciale dei bambini a rischio e dei bambini separati dalle proprie famiglie), quindi nei casi in cui:

◦        sono stati abbandonati, presi in carico dalle autorità competenti o affidati a un tutore in ambito familiare (art. 20 comma 2 della Legge n. 99 del 2010);

◦        i genitori sono stati privati della responsabilità genitoriale (art. 20 comma 3 della Legge n. 99 del 2010);

◦        i genitori del bambino sono deceduti (fatto confermato dal certificato di decesso).

 

La Legge moldava indica altresì che:

•       i fratelli, non possono essere separati a meno che la separazione non sia nel superiore interesse dei minori (art. 10 comma 3 della Legge n. 99 del 2010); su iniziativa del MLSP e con la partecipazione dei rappresentanti dell’autorità tutelare territoriale competente viene esaminata l’opportunità di separare i fratelli (art. 10 comma 3 bis lett. b della Legge n. 99 del 2010); l’adozione di fratelli in Stati diversi, indipendentemente dal fatto che i fratelli si conoscano o meno, è ammessa solo se si è constatato che la loro adozione congiunta non è possibile, né presso gli stessi aspiranti genitori adottivi indipendentemente dallo Stato in cui essi risiedono, né presso altri aspiranti genitori adottivi che risiedono nello Stato in cui è stato adottato precedentemente il fratello, solo se gli Stati hanno firmato la Convenzione de L’Aja o sono parte di un accordo bilaterale con la Repubblica di Moldova; nel caso in cui i fratelli siano stati separati con differenti adozioni, il MLSP o, a seconda dei casi, l’autorità tutelare territoriale competente, in collaborazione con gli enti autorizzati, nel superiore interesse del minore, adotterà le misure necessarie per facilitare la comunicazione e il mantenimento delle relazioni tra fratelli, tenendo conto dell’età, del grado di maturità, dei desideri, dei bisogni dei fratelli e della portata delle loro informazioni in relazione all’adozione (artt. 10 commi 4 e 5 della Legge n. 99 del 2010);

•       i minori con bisogni speciali possono essere adottati all’estero solo se, nei sei mesi seguenti alla loro dichiarazione di adottabilità, non è stata richiesta per loro un’adozione nazionale (art. 33 comma 2 lett. d della Legge n. 99 del 2010).

 

La legge moldava condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

•       di entrambi i genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale (art. 23 comma 1 lett. a della Legge n. 99 del 2010);

•       dell’aspirante genitore adottivo (art. 23 comma 1 lett. b della Legge n. 99 del 2010);

•       del minore che ha compiuto dieci anni di età (art. 23 comma 1 lett. c e art. 26 della Legge n. 99 del 2010); più in generale è richiesto il consenso del minore tenendo conto dell’età, del grado di maturità, delle sue opinioni, dei desideri e dei sentimenti (art. 26 della Legge n. 99 del 2010);

Caratteristiche bambini

In questo paese il percorso di adozione è aperto ai coniugi disponibili all’accoglienza di bambini in età scolare, oppure gruppi di fratelli, anche numerosi. È possibile inoltre adottare bambini con situazioni sanitarie particolari.

Le segnalazioni dei bambini avvengono tramite la pubblicazione di una lista in cui compaiono alcune informazioni “di contesto” dei bambini, tra cui lo stato di salute o la scolarizzazione.

I bambini in età prescolare, salvo che non siano inseriti nelle fratrie presentano tendenzialmente bisogni speciali.

Caratteristiche istituti/orfanotrofi

I minori in uno stato di abbandono sono spesso collocati nelle Case Famiglia  e con minor frequenza negli istituti. Spesso le condizioni non sono adeguate ad un corretto sviluppo dei minori.

Le scadenze post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MLSP nella Repubblica di Moldova le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i due anni successivi con la seguente cadenza:

•       quattro relazioni nel primo anno (a 1, 3, 6 e 12 mesi);

•       due relazioni nel secondo anno (a 6 e 12 mesi) (art. 45 commi 1 e 2 lett. a-b della Legge n. 99 del 2010).

Numero viaggi

3

Tempi di permanenza all’estero

I viaggi previsti sono 3:

•       il primo di circa 30-40 giorni di socializzazione. Nel primo viaggio i genitori fanno giornalmente visita al bambino, che in questa fase vive ancora in istituto.

•       Il secondo viaggio ha una durata di circa 10 giorni; i genitori si presentano davanti al giudice per la sentenza adottiva.

•       Il terzo e ultimo viaggio è quello in cui il bambino viene affidato ai genitori e la procedura adottiva si conclude con l’ingresso del minore in Italia.

Struttura dell’ente all’estero

Capo rappresentanza con sede a  Chişinău

Servizi offerti

Accompagnamento giudiziario, logistico, operativo/burocratico e psicologico

Stato dell’arte e specificità

NADIA ONLUS è autorizzata ad operare in Moldavia ed è attualmente accreditata all’estero.

Costi

•       Acconto alla presentazione del dossier documenti per l’estero €3.000

•       Saldo alla partenza del primo viaggio per l’abbinamento (€5.500 se due bambini)  €4.500

Totale costi estero €7.500

Equilibrio mandati/adozioni/pressione sul paese

Non esiste un limite di ricezione mandati, ma sulla base dei tempi e dei numeri di adozioni nel Paese degli ultimi anni va considerato un massimo di 6 mandati all’anno.

Non si esercita alcun tipo di pressione sul Paese.

 


PAESE

POLONIA

Ente Capofila Intesa

NADIA ONLUS

Normativa e accordi di ratifica

La Repubblica di Polonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 12 giugno 1995 ed il 1° ottobre 1995 è entrata in vigore.

Autorità competenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Centri di adozione: Cattolico

Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità

L’adozione è concessa unicamente se i genitori sono deceduti o sono stati privati della patria potestà, oppure hanno prestato per iscritto consenso all’adozione nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Procedura adozione

Non è prevista la registrazione della pratica pertanto i dossier rimangono presso il referente in attesa delle proposte provenienti dal Centro.

 

La coppia accetta la proposta di abbinamento e poi la sua candidatura (dossier) è sottoposta alla valutazione del Centro Cattolico che può:

•       qualificare la coppia per l’abbinamento

•       non qualificare la coppia per l’abbinamento

•       dichiarare la coppia non idonea ad adottare in Polonia (caso molto raro, legato a relazioni psicosociali particolarmente negative)

 

E successivamente dal Ministero che può:

•       qualificare la coppia per l’abbinamento

•       non qualificare la coppia per l’abbinamento

•       dichiarare la coppia non idonea ad adottare in Polonia

 

In seguito alla qualificazione la coppia riceve il permesso a visitare il minore.

 

Primo viaggio: la famiglia incontrerà i Rappresentanti del singolo Centro e riceverà ufficialmente il permesso ad incontrare il minore. Al termine del primo viaggio si firma autorizzazione al proseguo dell’adozione.

 

Secondo viaggio: affidamento pre-adottivo nel corso del quale la coppia convive in appartamento con il minore in Polonia per un periodo minimo di 2 settimane (ma il periodo può essere anche più lungo a discrezione del Giudice: anche 4 settimane), al termine delle quali è fissata la sentenza di adozione. È importante la presenza dei coniugi (o solo uno dei coniugi) all’estero con il bambino per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura. In tale circostanza il periodo di permanenza può essere di circa un mese e mezzo.

Requisiti coppie

La differenza d’età, da calcolare sul coniuge più anziano, tra adottante e adottato è di max 40 anni per il Centro Cattolico. I coniugi non devono avere malattie invalidanti in essere e se passate devono essere trascorsi 5 anni.

 

Il Centro Cattolico richiede un matrimonio da 5 anni.

Caratteristiche bambini

Si tratta di bambini tolti alle famiglie per ragioni sociali, dall’autorità giudiziaria o consegnati agli istituti direttamente dai genitori che non sono in grado di provvedere al loro sostentamento.

 

Le ragioni sono legate, oltre ad eventuali problematiche psichiatriche, alla vita degradata dei genitori, all’abuso di alcool o ai problemi con la giustizia. Le caratteristiche dei bambini sono legate ai tempi trascorsi in famiglie inadeguate e al recupero agito dalle case-famiglia dove vengono ospitati dopo l’allontanamento. Normalmente vengono abbinati bambini che presentano aspetti sanitari e cognitivi condizionati dall’abuso di alcool da parte dei genitori biologici, dalla deprivazione di tipo ambientale e da eventi traumatici avvenuti in ambito familiare.

Se in età scolare, frequentano le scuole pubbliche a partire dai sette anni e la formazione è abbastanza adeguata. Ai bambini più grandi viene chiesto il consenso alla propria adozione.

Caratteristiche istituti/orfanotrofi

I bambini si trovano in istituti e molto spesso in case-famiglia. In generale i minori sono seguiti con attenzione e cura sviluppando relazioni importanti con i care-giver. Vengono periodicamente effettuate delle visite di controllo da parte del personale del Centro di Adozione sui minori e qualora vi sia necessità vengono effettuati degli interventi mirati a livello fisico e psichico

Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta

Il Centro Adozioni segnala il minore in stato di adottabilità all’Ente. L’Ente quindi effettuata il matching tra il minore segnalato e una coppia in lista di attesa sul Paese

 

Per ogni segnalazione viene fornita una prima info su numero, età e sesso dei minori poi una scheda completa che tocca tutti gli aspetti: giuridici, sanitari e psicologici.

 

I coniugi firmano l’accettazione alla proposta, sulla base delle informazioni visionate e consegnate, a voler incontrare personalmente il minore.

Tempi della procedura

I tempi di attesa si intendono da conferimento d’incarico a ricezione della proposta di abbinamento:

 

Per minori in età prescolare (sino ai sette anni) sono di circa un anno e mezzo.

 

I tempi di attesa si riducono ampliando la disponibilità sull’età.

 

Tra il primo ed il secondo viaggio possono intercorre circa da 1 a 5 mesi.

Numero viaggi

Due

Tempi di permanenza all’estero

primo viaggio all’incirca di 4-5 giorni

 

secondo viaggio all’incirca tra le 4 e le 5 settimane.

Struttura dell’ente all’estero

Capo Rappresentanza con sede a Varsavia e referenti regionali

Servizi offerti

Supporto logistico, operativo e psicologico

Costi

1° acconto: alla presentazione del dossier documenti per l’estero € 4000

2° acconto: in occasione del primo viaggio all’estero (abbinamento) € 3.000

Saldo: in occasione del secondo viaggio (sentenza) € 2.500

Totale costi estero € 9.500

Equilibro mandati/adozioni/pressione su paese

Vengono candidate famiglie con una maggior disponibilità verso fratrie o con decreti non vincolati sull’età.

 

Si rende sempre necessario un attento monitoraggio del numero di mandati in base alle segnalazioni ricevute dall’estero.

 

Non si esercita alcuna forma di pressione sul Paese.

Stato dell’arte e specificità

Rischio sanitario nelle fascia d’età prescolari (patologie alcool correlate, patologie veneree, bassa nutrizione, ritardo nello sviluppo psico motorio, nell’apprendimento e nel linguaggio).

 

Frequenti sono le segnalazioni di fratrie numerose con conseguente possibile divisione dei minori su più famiglie e richiesta di mantenimento dei contatti tra i fratelli.

 


PAESE

ROMANIA

Ente capofila

NADIA ONLUS

Normativa e accordi di ratifica

 La Romania ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 28 dicembre 1994 e il 1° maggio 1995 è entrata in vigore.

Autorità competenti

Autorità Nazionale per la Protezione dei Diritti del Bambino e Adozione – ANPDCA

Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità

Un bambino è idoneo per l’adozione internazionale dopo un periodo dalla data della sentenza definitiva che lo rende adottabile. Durante questo periodo il bambino è iscritto solamente nelle liste dell’adozione nazionale.

 

Secondo la legislazione rumena, sono pertanto eleggibili per l’adozione internazionale i bambini per i quali non è stato possibile identificare una famiglia adottiva residente in Romania entro 2 anni dalla sentenza irrevocabile di approvazione dell’apertura della procedura di adozione nazionale. I bambini eleggibili per l’adozione internazionale hanno quindi non meno di 3 anni.

Procedura adozione

•       Preparazione da parte della famiglia della documentazione necessaria alla registrazione c/o l’autorità centrale (ANPDCA);

•       Registrazione della famiglia nella lista degli aspiranti genitori adottivi;

•       Proposta di abbinamento da parte dell’autorità centrale (ANPDCA) alla famiglia;

•       Formalizzazione adozione.

 

Forma della decisione: giudiziaria

 

Effetti della decisione:

•       Interruzione dei legami precedenti l’adozione;

•       Instaurazione di un legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia adottiva.

Requisiti coppie

L’Adozione Internazionale in Romania è riservata alle coppie romene o almeno con uno dei due coniugi di nazionalità romena con residenza all’estero.

 

L’età dei coniugi deve rispettare i limiti imposti dalla legge italiana (art. 6 della legge 184/83, come modificata dalla legge 149/2001).

 

Anni di matrimonio richiesti: Non ci sono vincoli di matrimonio

 

E’ possibile adottare anche in presenza in famiglia di figli biologici o adottivi

 

È opportuno essere in possesso di relazioni psicosociali che non contengano limiti relativi all’etnia di appartenenza del bambino.

Caratteristiche bambini

La maggior parte dei bambini eleggibili per l’adozione internazionale hanno dai 3 anni in su e possono essere di un’etnia diversa da quella rumena.

 

I bambini potrebbero avere bisogni speciali, sia per l’esistenza di ritardi dovuti all’istituzionalizzazione o ad altri problemi di salute risolvibili, così come potrebbero presentare vari gradi di disabilità.

Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta

Le proposte di abbinamento verranno effettuate direttamente dall’ Autorità Nazionale per la Protezione dei Diritti del Bambino e Adozione – ANPDCA e comunicate all’ente.

 

La procedura di abbinamento è eseguita localmente dalla Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Bambino nella cui giurisdizione risiede il minore e prevede l’individuazione e la selezione della famiglia adottiva iscritta nelle liste di attesa che risulta in grado di soddisfare le esigenze del bambino.

 

Tra i criteri di selezione della famiglia più idonea, incidono:

•       l’adozione di un fratello o una sorella di un minore già in famiglia;

•       l’adozione precedente di un altro bambino in Romania;

•       l’età del minore da adottare;

•       il numero di minori da adottare;

•       il livello di sviluppo del minore e il suo stato di salute.

Dopo la fase di abbinamento, l’A.N.P.D.C.A. comunica all’ente la decisione ed invia la relazione sul bambino e tre foto recenti. La coppia rilascia il suo consenso all’abbinamento e prosegue l’iter adottivo fino alla partenza per il periodo di permanenza all’estero.

Tempi della procedura

I tempi di attesa si intendono dalla registrazione del fascicolo presso l’Autorità Centrale fino alla proposta di abbinamento.

 

Il periodo di attesa tra il deposito e l’abbinamento è variabile a seconda della disponibilità della coppia e in genere questo periodo può variare dai pochi mesi ai 2 anni.

Numero viaggi

2 viaggi di circa 30 giorni l’uno. Il secondo potrebbe essere più breve.

Tempi di permanenza all’estero

1° viaggio: la coppia dovrà recarsi in Romania – presso il luogo di provenienza del minore – per conoscere il bambino abbinato. La normativa rumena prevede che durante la permanenza vengano effettuati un minimo di n. 8 incontri con il minore nell’arco di 30 giorni e sotto la supervisione degli operatori locali competenti, che stileranno una relazione sugli sviluppi nelle dinamiche tra il bambino e la famiglia adottante. A conclusione di questi incontri il Tribunale fisserà l’udienza di adozione, durante la quale la famiglia adottante esprime davanti al giudice il proprio consenso all’adozione del bambino.

 

2° viaggio: divenuta efficace la sentenza di adozione (10 giorni per l’impugnazione) emessa dal Tribunale territorialmente competente, il minore sarà affidato alla coppia e potrà essere predisposta la documentazione necessaria all’ingresso in Italia della nuova famiglia.

Servizi offerti

Accompagnamento logistico, operativo/burocratico e psicologico

Le scadenze del post adozione:

8 relazioni trimestrali (2 anni)

ANPDCA richiede che tali relazioni siano stilate da personale qualificato (assistenti sociali / psicologici) e raccomandano che gli incontri di monitoraggio siano effettuati nella casa della famiglia, così da osservare il bambino nel suo contesto di vita.

Le relazioni possono esser effettuate anche dai servizi sociali competenti, ma la responsabilità dell’invio in Romania è dell’Ente Autorizzato.

Le relazioni di monitoraggio post-adozione devono contenere tutte le informazioni elencate nel modello preposto sull’evoluzione dei rapporti tra il bambino e la famiglia adottiva. I rapporti sono inviati al ANPDCA in originale e accompagnati da traduzione certificata in rumeno.

Stato dell’arte e specificità

NADIA ONLUS è autorizzata ad operare in Romania ed è attualmente accreditata all’estero.

Costi

•      1° acconto alla presentazione del dossier documenti per l’estero €2.000

•      Saldo prima del viaggio € 1.500

Totali costi estero € 3.500

Altro

Il 7/04/2012 è entrata in vigore in Romania la Legge 233/2011 che modifica ed integra la Legge 273/2004, relativa all’istituto dell’adozione.

 

Tale legge reintroduce nell’ordinamento rumeno le adozioni internazionali abolite nel 2005, limitatamente però alle coppie adottive residenti all’estero ove almeno uno dei coniugi sia di nazionalità rumena.

Per l’Italia viene data la possibilità di depositare la disponibilità per l’adozione di un minore rumeno alle coppie sposate e residenti in Italia di nazionalità rumena oppure ove almeno uno dei due coniugi sia di nazionalità rumena.

 Capitale: Bucarest

 Lingua Ufficiale: rumeno

 Valuta: Leu rumeno

 Forma di governo:Repubblica semipresidenziale

 Popolazione: 20 121 641 abitanti

 Superficie: 238 391 km²

 


PAESE

SIERRA LEONE

Ente capofila

NADIA ONLUS

Normativa e accordi di ratifica

Il Paese non ha ratificato la Convenzione dell’Aja. La legislazione relativa all’adozione è regolata dall’Adoption Act, no. 09/1989, che richiede l’autorizzazione ad adottare della Corte suprema, il Child Rights Act del 2007 e il The Local Courts Amendment Act, no. 29/1965

Autorità competenti

The Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s Affairs (MSWGCA) e High Court.

Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità

L’adozione rientra in una delle soluzioni cosiddette di “alternative care” del minore previste dalla legge nazionale.

 

 La definizione dello stato di abbandono del minore può partire da una segnalazione individuale rispetto a una situazione di vulnerabilità. Il comitato ristretto della comunità in questione valuta la segnalazione e se la ritiene fondata allarga la valutazione a un comitato distrettuale, il quale allerta le autorità giudiziarie perché avviino l’investigazione. Il minore viene immediatamente allontanano dal contesto di origine e il sospetto maltrattante trattenuto per 72 ore per raccogliere le prime informazioni.

 

Il bambino viene quindi affidato dal MSWGCA alla protezione dei Social Services locale, che provvede a collocarlo in una struttura protetta, fino al termine dell’investigazione.

 

Al termine dell’investigazione il minore diventa adottabile qualora ritenuto in stato di abbandono e senza possibilità di reinserimento nel proprio contesto.

 

Diversamente, quando un minore viene abbandonato alla nascita o quando viene dato un consenso volontario dei genitori all’abbandono, dopo un tentativo di reinserimento e/o ricerca dei genitori naturali, il minore viene riconosciuto in stato di abbandono e quindi reso disponibile per l’adozione.

Procedura adozione

La coppia prepara il fascicolo di documenti che viene tradotto, legalizzato ed inviato nel Paese.

 

In base ai bambini in stato di adottabilità al momento della ricezione del dossier, viene proposto alla coppia un abbinamento, corredato da tutte le informazioni al momento disponibili sul minore.

 

I coniugi devono dare o meno il proprio consenso alla proposta di abbinamento per poter avviare la procedura formale ed in concomitanza avviare la convivenza con il bambino in questione.

 

Acquisito il consenso dei coniugi, la proposta di abbinamento viene depositata presso il MSWGCA il quale effettua una valutazione della documentazione e trasmette la procedura alla Corte Suprema.

 

Terminata la valutazione, la Corte Suprema emette il Supervision Court Order che certifica l’abbinamento e dà avvio alla procedura giudiziale che termina con l’udienza e la sentenza definitiva di adozione.

 

Forma della decisione: giudiziaria

 

Effetti della decisione: interruzione dei legami precedenti l’adozione;

 

Creazione di un legame di filiazione tra il minore e la famiglia adottiva; irrevocabilità

Requisiti coppie

I genitori adottivi devono avere rispettivamente almeno 25 (padre) e 21 (madre) anni di differenza dal minore. I genitori adottivi possono essere sposati o single, in caso di persona di sesso femminile. Un single maschio può adottare solamente in circostanze eccezionali.

 

Ai genitori adottivi è richiesto un periodo di permanenza in Sierra Leone di sei mesi consecutivi. Questo requisito può tuttavia essere stralciato e modificato dalla Corte (che può prevedere una permanenza inferiore) a fronte di elementi che ne indichino l’impossibilità.

Caratteristiche bambini

Sono disponibili per l’adozione internazionale tutti i minori che si trovano in stato di abbandono, senza limiti di età.

 

I bambini in adozione possono essere abbandonati alla nascita, volontariamente abbandonati dai genitori o tolti alle famiglie a fronte di situazioni di conclamata vulnerabilità. Non presentano, in linea generale, particolari problematiche sanitarie o patologie ricorrenti con particolare frequenza, se non quelle correlate al contesto di vita: parassitosi, malaria, denutrizione etc.

 

I bambini sono quasi esclusivamente singoli, con una bassa incidenza di fratrie.

 

L’Autorità Sierraleonese non censisce i bambini in stato di abbandono in maniera sistematica, piuttosto riceve direttamente proposte di abbinamento dai rappresentanti in loco delle famiglie adottive.

 

I minori vengono solitamente inseriti in Istituti di dimensioni assolutamente variabile ma spesso a gestione personale/familiare. Non esiste una netta differenza tra istituti privati e statali, né tanto meno una possibile classificazione qualitativa.

Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta

Le informazioni relative ai bambini vengono inviate dai collaboratori locali dell’Ente in Italia, dove gli operatori che accompagnano la famiglia valutano attentamente ogni proposta e la sua compatibilità con il profilo della coppia potenzialmente abbinabile.

 

La coppia è tenuta a fornire il proprio consenso ufficiale alla proposta di abbinamento, in seguito al quale viene avviata la fase di valutazione dell’abbinamento da parte delle autorità Sierraleonesi.

 

Le informazioni contenute nella proposta di abbinamento sono solitamente abbastanza scarne. Eventuali problematiche del bambino vengono segnalate e, ove fosse ritenuto consono, è possibile chiedere approfondimenti ed informazioni ulteriori.

Tempi della procedura

I tempi di attesa si intendono dalla consegna del dossier all’Ente Autorizzato fino all’emissione del Supervision Court Order, ossia alla formalizzazione dell’abbinamento.

 

Il periodo di attesa tra l’invio dei documenti e l’emissione del Supervision Court Order è assolutamente variabile. È verosimile ipotizzare tempi inferiori all’anno per la proposta di abbinamento, mentre più difficile è fare una stima dei tempi burocratici.

 

Un’ipotesi realistica complessiva è di due anni dal conferimento di mandato all’Ente Autorizzato al rientro in Italia con il bambino.

Numero viaggi

Due viaggi. Un primo viaggio di socializzazione e definizione della procedura.

Un secondo viaggio per il completamento della pratica.

Tempi di permanenza all’estero

Per il primo viaggio la permanenza è di due settimane e per il secondo una settimana.

Struttura dell’ente all’estero

Struttura NADIA Freetown.

Servizi offerti

Accompagnamento giudiziario, logistico, operativo/burocratico e psicologico

Le scadenze del post adozione:

Due relazioni durante il primo anno; una relazione all’anno fino ai 18 anni.

Stato dell’arte e specificità

Nel rapporto sullo sviluppo umano dell’ONU del 4 novembre2010, la Sierra Leone risulta alla 180ª posizione al mondo su 187 (stati con ISU Basso) relativa all’Indice di sviluppo umano.

La Sierra Leone presenta una popolazione molto giovane: il 41,93% della popolazione totale è infatti composto da bambini in fascia di età 0- 14, divisi equamente tra maschi e femmine. Il tasso di mortalità infantile al di sotto dell’anno di vita è di 87 morti su 1.000 nati vivi, al di sotto dei 5 anni di vita è di 120 morti su 1.000 nati vivi, mentre il tasso di mortalità neonatale (entro i 28 giorni di vita del neonato) è di 35 morti su 1.000 nati vivi. Le cause più frequenti di queste morti sono la malaria, la diarrea, le infezioni respiratorie acute e varie complicazioni nel periodo neonatale. Il 18,1% dei bambini sotto i 5 anni soffre di malnutrizione ed è sottopeso.

 

In Sierra Leone la situazione dei bambini rimane grave specialmente per i bambini che non vivono nelle loro famiglie biologiche. Dei 2,4 milioni di bambini presenti nel Paese, il 27% è considerato vulnerabile, senza la protezione di un genitore. Gli orfani sono circa l’11% ed oltre a loro c’è un’alta percentuale di bambini che non vive nel proprio nucleo familiare.

NADIA Onlus ha iniziato ad operare in Sierra Leone dal 2018 ed è operativa in Sierra Leone come adozioni internazionali dal 2019.

 

Il nostro lavoro si muove nella direzione della sussidiarietà e si fonda sulla ormai consolidata conoscenza del contesto.

Costi

1° acconto alla presentazione del dossier documenti per l’estero € 2.500

2° acconto all’abbinamento € 3.500

3° saldo (prima della partenza per la sentenza) € 4.000

Stima totale costi estero €10.000

Totale  due minori €14.000

 


PAESE

THAILANDIA

Ente capofila

NADIA ONLUS

Normativa e accordi di ratifica

Il Regno di Thailandia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993il 29 aprile 2004 e il 1° agosto 2004 è entrata in vigore.

Autorità competenti

L’adozione internazionale e’ disciplinata da un regolamento ben preciso: l’autorità centrale è il Child Adoption Center, appartenente al Department of  Social Development of Children and Youth di Bangkok, che svolge il controllo sulle procedure; accredita gli Istituti tailandesi dai quali vengono segnalati i bambini per l’adozione internazionale e ha il compito di accreditare anche gli Enti stranieri che si occupano di adozioni internazionali.

Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità

E’ compito del CAC definire gli stati di abbandono  e adottabilità dei minori in istituto.

Procedura adozione

Il dossier della coppia viene inviato direttamente al Child Adoption Center il quale controlla tutti i documenti e in caso richiede approfondimenti o documenti ulteriori riguardanti la coppia.

Le decisioni all’interno del CAC vengono prese dal BOARD dello stesso che è composto da funzionari preposti dalle autorità. Mensilmente il Board si riunisce, valuta e approva i casi proposti per l’abbinamento.

Dopo che il Board del CAC ha approvato l’abbinamento del bambino con la famiglia specifica invia  i documenti del bambino direttamente all’ente che procede a proporlo alla famiglia.

Dopo l’accettazione della proposta da parte della famiglia è compito dell’ente inviare la lettera di accettazione in modo tale che  l’abbinamento venga ratificato per l’approvazione finale.

 

Il provvedimento di adozione è amministrativo e non giudiziario.

Quando la coppia si reca in Thailandia, trascorso il periodo di permanenza nel paese, deve andare a Bangkok per l’intervista ufficiale presso gli uffici del CAC.

Al termine del quale vengono rilasciati i documenti del bambino che devono essere tradotti e inoltrati al consolato Italiano.

La Thailandia prevede un periodo di affidamento preadottivo di 6 mesi che in Italia si traduce in un affidamento preadottivo di 1 anno. Quindi, dopo il rientro in Italia, la famiglia deve richiedere al Tribunale per i Minorenni competente il rilascio del Decreto di Affidamento Preadottivo e dopo circa un anno, il medesimo Tribunale rilascerà un Decreto Definitivo di adozione, che deve essere inoltrato al CAC di Bangkok attraverso l’ente autorizzato. Ricevendo questo documento il CAC procederà alla finalizzazione dell’adozione secondo la legge tailandese ed invierà successivamente una comunicazione scritta all’ente il quale dovrà inoltrarlo alla coppia affinchè prenda appuntamento presso l’Ambasciata Thailandese di Roma per finalizzare l’adozione.

La coppia deve presenziare personalmente all’appuntamento insieme al minore adottato.

Requisiti coppie

Almeno uno dei coniugi deve aver compiuto 30 anni e i coniugi devono essere uniti in matrimonio

Se uno dei coniugi ha un matrimonio precedente, l’attuale matrimonio deve durare da almeno 5 anni

Il reddito della famiglia deve essere adeguato all’accoglienza di un bambino

Difficilmente il CAC accetta dossier di famiglie nelle quali uno dei coniugi abbia un trascorso di malattie importanti.

Nel caso in cui una coppia abbia già due figli è a discrezione del Board accettare la domanda di adozione.

 

Caratteristiche bambini

I bambini candidati per l’adozione sono:

–        minori sani, raramente sotto i 18 mesi

–        minori con bisogni speciali

Nell’elenco dei bambini con bisogni speciali rientrano bambino con: disabilità fisiche (ano imperforato, spina bifida, anomalie delle mani, anomalie delle gambe, piede equino/torto, difficoltà a camminare), problemi visivi (strabismo e altre anomalie), problemi di udito (sordità, orecchio deformato), problemi al cuore e/o polmonari, TBC, talassemia, Epatite B, HIV, iperattività, abuso fisico/sessuale, sindrome di down, epilessia, cerebral palsy, ritardo nel linguaggio, ritardo nello sviluppo fisico.

Sono bambini SN anche coloro che hanno genitori biologici con storie pregresse di abuso di alcool, droghe, problemi psicologici, ritardo mentale, malattie emotive, malattie psichiatriche, bambini nati da incesto.

Sono considerati SN bambini dai 4 anni in su e fratelli (il più grande ha sempre più di 4 anni).

Caratteristiche istituti/orfanotrofi

Gli istituti sono governativi. Non esistono istituti privati o religiosi.

L’ente non può avere alcun contatto con gli istituti di provenienza dei bambini.

Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta

Le decisioni all’interno del CAC vengono prese dal BOARD dello stesso che è composto da funzionari preposti dalle autorità. Mensilmente il Board si riunisce, valuta e approva i casi proposti per l’abbinamento.

Dopo che il Board del CAC ha approvato l’abbinamento del bambino con la famiglia specifica invia  i documenti del bambino direttamente all’ente che procede a proporlo alla famiglia.

Dopo l’accettazione della proposta da parte della famiglia è compito dell’ente inviare la lettera di accettazione in modo tale che  l’abbinamento venga ratificato per l’approvazione finale.

Tempi della procedura

Da intendersi dall’invio dei documenti all’estero alla ricezione  della proposta di abbinamento. Dai 6 mesi ai 3 anni. Dipende dal profilo della coppia , dall’età dei minori  e dalla disponibilità special needs.

Numero viaggi

1

Tempi di permanenza all’estero

Circa tre settimane

Il viaggio in Thailandia deve essere concordato con l’autorità Thailandese rispettando le date fissate per l’intervista ufficiale.

Struttura dell’ente all’estero

Referente che si occupa di tenere i rapporti con l’autorità tailandese, accompagnare le coppie durante il loro soggiorno e di seguire la procedura presso le autorità e il consolato.

Servizi offerti

Assistenza, accompagnamento, supporto alle famiglie e contatti con le autorità.

Follow up

La Thailandia richiede  3 follow up ogni 2 mesi dall’ingresso in Italia e un quarto follow up dopo 6 mesi dall’ultimo.

Costi

Acconto alla presentazione del dossier  documenti per l’estero € 2.200

Saldo estero (prima della partenza viaggio unico) € 2.800

Totale costi estero € 5.000